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FAQ FORMAZIONE

Qual è la definizione di formazione e informazione per lavoratori?

Formazione e Informazione dei lavoratori sono due termini strettamente correlati che ricorrono con frequenza nel mondo della sicurezza sul lavoro, la loro definizione è data dal Testo Unico:

  • Informazione: è l’insieme di attività svolte per fornire al lavoratore le conoscenze idonee a identificare ed evitare, o quantomeno ridurre quanto possibile i rischi per la salute e la sicurezza. Si configura quindi come una trasmissione di concetti e nozioni da parte di un soggetto esperto (spesso definito soggetto formatore) ad un lavoratore neofita.
  • Formazione: è un processo correlato al precedente ma molto più complesso, poiché il suo scopo è far loro acquisire le competenze adatte a mettere in atto le conoscenze ottenute tramite l’informazione e impegnarsi attivamente nel processo di identificazione, riduzione e gestione dei rischi all’interno della propria azienda.

Quando deve avvenire la formazione ed informazione del lavoratore?

L’articolo 37 al comma 4, stabilisce che la formazione deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

Per quanto riguarda il primo punto, nel caso in cui non fosse possibile assolvere l’obbligo formativo secondo tali termini, la normativa concede una sorta di proroga, stabilendo che ci sia un limite massimo di 60 giorni dall’avvenuta assunzione. Il suddetto numero di giorni indica il limite massimo entro cui il percorso formativo deve concludersi e non quello entro cui deve iniziare.

Un’ulteriore azione formativa e informativa deve essere intrapresa dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore ad ogni cambiamento del processo lavorativo o ad ogni cambio di mansione.


Aggiornamento sicurezza lavoratori: ogni quanti anni?

Tutti i lavoratori sono obbligati dalla normativa in vigore a rinnovare il loro attestato di formazione ogni 5 anni, dalla data di completamento della formazione specifica, seguendo un corso di aggiornamento della durata di 6 ore, durata uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal livello di rischio aziendale.


La formazione dei lavoratori viene realizzata in orario di lavoro?

I percorsi di formazione, così come quelli di informazione e addestramento, sono disciplinati dall’articolo 37 comma 12 che nello specifico dice:

“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”

L’attività formativa e informativa, dunque, viene realizzata in orario di lavoro e nell’ipotetico caso in cui ciò non sia possibile e si debbano somministrare i corsi di formazione fuori orario di lavoro le ore extra impiegate devono essere corrisposte al lavoratore sotto forma di retribuzione di ore di straordinario.


Corsi di formazione: Chi li paga?

Rifacendoci al sopra citato articolo 37 comma 12, che attesta che i corsi di formazione non devono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, si deduce che per il Testo Unico a sobbarcarsi le spese deve essere il Datore di Lavoro.

Oltre al costo del corso di formazione il datore di lavoro deve comunque garantire il regolare compenso lavorativo che spetta al lavoratore durante tutto il tempo che egli spende per la sua formazione, ne consegue che le ore impiegate nella formazione non devono essere recuperate dal lavoratore.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede lavorativa, al lavoratore dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio.


Quali sono i contenuti dei corsi di formazione?

La durata i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori sono definiti da:

  • Art. 37 Dlgs 81/08;
  • Accordo Stato – Regioni 223 del 21/12/2011;
  • Accordo Stato – Regioni del 7/7/16

In essi, tra le altre cose, si stabilisce che il loro programma sia essenzialmente diviso in due parti:

  • Parte generale (comune a tutti);
  • Parte specifica (che cambia in base ai rischi specifici);

Quali sono i contenuti della parte generale?

I contenuti della parte generale del corso sono comuni per tutti i lavoratori, in quanto conferiscono le conoscenze base sulla sicurezza sul lavoro, soffermandosi sui cenni normativi, sulle definizioni e su tutto quello che può tornare utile per la comprensione della parte successiva ben più settorializzato. Nello specifico, nelle varie lezioni che compongono la parte generale verranno affrontati argomenti come:

  • Principi generali che ispirano Il Dlgs 81/08;
  • Evoluzione normativa della sicurezza sul lavoro;
  • Concetti di Infortuni e malattie professionali;
  • Introduzione al servizio di prevenzione e protezione;
  • Definizione degli attori della sicurezza;
  • Concetto di rischio, di analisi e valutazione dei rischi;
  • I DPI (dispositivi di protezione individuale);
  • Adempimenti per la Sicurezza

Quali sono i contenuti della parte specifica?

Quella specifica è la parte più approfondita della formazione dei lavoratori e, come accennato in precedenza, non è la medesima per tutti i lavoratori. Essa si differisce in base al Codice ATECO dell’azienda in cui il dipendente è chiamato a svolgere le proprie mansioni e si divide in:

  • Formazione specifica lavoratori a rischio basso;
  • Formazione specifica lavoratori a rischio medio;
  • Formazione specifica lavoratori a rischio alto;

In questa parte, che avrà una durata variabile a seconda del livello di rischio, verranno affrontati temi e contenuti correlati al tipo di lavoro effettuato.


Quante ore durano i corsi?

Risponderemo a questa domanda schematizzando i dati numerici in un’apposita tabella:

Tipo di corsoDurata
Parte generale4 ore
Parte specifica rischio basso4 ore
Parte specifica rischio medio8 ore
Parte specifica rischio alto12 ore
Corso di aggiornamento6 ore