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FAQ sul RLS
RUOLO E FUNZIONI

Chi è il R.L.S.?

Il R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).


Dove e da chi viene eletto/a?

L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e salvo ulteriori specifiche disposizioni previste nel CCNL applicato dall’azienda, viene:

  • eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
  • eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Quali sono i compiti del/della RLS?

L’RLS è il soggetto deputato, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, ad interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:

  • sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
  • partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
  • agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

Quanti/e RLS possono essere eletti/e in azienda?

L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS*:

Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS

Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS

Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS

* Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti


Come si procede per l’elezione del/della RLS?

1° caso: nelle azienda dove non è presente nessuna Organizzazione Sindacale:

i lavoratori Individuano al loro interno la commissione elettorale (almeno due persone con funzione di segretario e scrutatore) e ne comunicano i nominativi all’azienda. Il segretario del seggio elettorale e la direzione aziendale concordano giorno ed orario delle elezioni che vengono comunicati ai lavoratori ed allo scrutatore almeno 5 giorni prima dell’elezione. Tutti i lavoratori (anche quelli in prova o con contratto temporaneo) votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti, purché non in prova).

Risulta eletto il lavoratore o la lavoratrice che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni.

• Il segretario di seggio elettorale redige verbale dell’elezione (controfirmato dallo scrutatore) la cui copia viene affissa in bacheca e consegnata all’azienda che entro 10 giorni ha il dovere di comunicare l’avvenuta nomina del RLS all’organismo paritetico territoriale (O.P.P.)

2° caso: in azienda è presente almeno una Organizzazione Sindacale:

• Si deve procedere secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale di riferimento. Il candidato o i candidati devono essere individuati tra i componenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale o Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Sempre in riferimento alla nomina dell’RLS altro compito del datore di lavoro secondo l’art. 18 comma 1, lettera a) è quello di effettuare la dovuta comunicazione all’INAIL della nomina dell’RLS, la norma prevede che tale comunicazione deve avvenire annualmente.


Chi deve formare il/la RLS al ruolo?

L’RLS, una volta eletto/a, deve seguire un corso di formazione della durata di almeno 32 ore su materie inerenti la sua attività. I contenuti del corso di formazione sono indicati nell’art.2 del D.M. 16 gennaio 1997 e all’art.37 del d.lgs n.81/08.

La formazione dell’RLS deve avvenire a spese del datore di lavoro, in collaborazione con gli Organismi Paritetici; non può essere inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere possibilmente centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi.


Cosa deve fare il/la RLS?

L’RLS esercita una serie di funzioni attraverso quattro azioni fondamentali.

  • Azione conoscitiva (informazione e formazione)
  • Azione consultiva (consultazione preventiva)
  • Azione partecipativa (partecipazione alle riunioni ed alle vari fasi di prevenzione)
  • Azione attiva (propone, richiede, segnala, ricorre, ecc.)

L’RLS (come previsto dall’art.50 del D.lgs.81/08):

  • Controlla le condizioni di rischio nell’azienda ed in caso di variazione delle condizioni di rischio chiede al Datore di Lavoro informazioni in merito alla loro valutazione e alle conseguenti misure di sicurezza; eventualmente chiede  la convocazione di un’apposita riunione periodica;
  • Promuove le attività per la salute e la sicurezza quali l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • Formula proposte ed iniziative inerenti all’attività di prevenzione;
  • Formula ricorsi alle autorità competenti qualora le misure adottate dall’azienda per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori;
  • Partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti formulando proprie osservazioni;
  • Avverte l’RSPP dell’azienda sui rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo

Quali sono le attribuzioni dell’RLS?

Una parte delle attribuzioni dell’RLS rientrano nel monte ore (40) stabilito dall’accordo nazionale di riferimento mentre altre sono al di fuori:

Attribuzioni nel monte ore:

  • Accesso a tutti i luoghi di lavoro
  • Informazione e documentazione
  • Rivolgersi ai servizi di vigilanza
  • Promozione delle misure di sicurezza.
  • Attività di prevenzione.
  • Controllo delle condizioni di rischio.
  • Rapporti con i dirigenti.
  • Formulazione di ricorsi.

Attribuzioni fuori del monte ore:

  • Consultazione preventiva e tempestiva.
  • Formazione.
  • Comunicazione con le autorità competenti
  • Riunione periodica.

Cosa può chiedere l’RLS?

L’RLS può chiedere al Datore di Lavoro richiede le informazioni e le documentazioni aziendali inerenti:

  • la Valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione
  • le Sostanze e i preparati pericolosi.
  • le Macchine e gli Impianti.
  • l’Organizzazione del lavoro
  • gli Ambienti di lavoro
  • gli Infortuni e le malattie professionali
  • i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza (SPISAL, VV.FF., ISL, ISPESL, ecc.).

E’ tenuto al rispetto della normativa sulla privacy e sul segreto industriale relativamente alle informazioni trasmesse. Il documento di valutazione dei rischi nelle sue diverse parti e allegati è consultato esclusivamente in azienda.

Alle Autorità competenti richiede:

  • Copia delle prescrizioni impartite al datore di lavoro (con l’omissione della parte riguardante le sanzioni comminate). 
  • L’ intervento in azienda qualora ritenga non idonee e/o insufficienti a garantire sicurezza e salute dei lavoratori le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati.

Quando l’RLS deve essere consultato/a dal Datore di Lavoro?

L’RLS deve essere consultato/a in maniera preventiva e tempestiva in occasione:

  • della Valutazione dei rischi.
  • dell’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda.
  • dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
  • della designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
  • dell’attività di prevenzione incendi.
  • della programmazione dell’attività di Pronto soccorso.
  • dei programmi di evacuazione.
  • dell’organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività di pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione.

Cosa deve saper fare l’RLS?

L’RLS nella sua attività deve essere messo/a in condizione di autogestirsi per evitare intralci con la sua mansione lavorativa all’interno dell’azienda. 

Deve saper:

  • utilizzare il monte ore a disposizione per ricevere informazioni, per fare elaborazioni e proposte e per accedere ai luoghi di lavoro
  • raccogliere informazioni, analizzare e scambiare informazioni, fare un archivio delle informazioni;
  • integrare l’autoformazione con la formazione aziendale e la formazione sindacale;
  • offrire una sua analisi sulla situazione esistente (condizioni presenti nei luoghi di lavoro, quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili conseguenze, ecc).

Può un RLS rifiutarsi di firmare il DVR? 

Sì, anche se la firma attesta esclusivamente la conferma dell’avvenuta consultazione. L’accordo interconfederale del 12/12/2018 (Patto per la fabbrica) art. 6,2 recita “Il RLS conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso.”

Va ricordato comunque che lo stesso accordo al punto 6,3: “In specifico il RLS al ricevimento del DVR, del DUVRI e degli altri documenti attesta formalmente la disponibilità degli stessi.”

Per cui IL RLS è tenuto a firmare l’eventuale ricevuta per la consegna dei documenti da parte dell’azienda.


Nel caso in cui in azienda avvenga un’ispezione da parte degli organi di vigilanza, l’RLS deve essere contattato?

Di norma, quando avviene un ispezione, gli organismi di vigilanza sentono gli RLS, il quale formula eventuali osservazioni. (Art. 50 D.Lgs 81/08).


A chi si può rivolgere un RLS quando viene violata una normativa di salute e sicurezza?

Come tutti i lavoratori deve rivolgersi e segnalare eventuali criticità in primis al Preposto, al Dirigente, al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), e/o, se presente, all’Addetto al servizio prevenzione e protezione (ASPP) e Medico Competente, cioè a tutte le figure responsabili della sicurezza nel luogo di lavoro.

Nel caso in cui l’azienda non adotti contromisure atte ad eliminare o ridurre i rischi, l’RLS può rivolgersi allo SPISAL  del proprio territorio


L’RLS può essere anche un membro del Servizio Prevenzione e Protezione?

No, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.


Quando l’RLS può consultare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR da consultare, in azienda, ogni qual volta che lo ritenga utile e necessario.

E’ tenuto al rispetto della normativa sulla privacy e sul segreto industriale relativamente alle informazioni trasmesse. Il documento di valutazione dei rischi nelle sue diverse parti e allegati è consultato esclusivamente in azienda.


Le novità del patto della fabbrica (12/12/2018) sul ruolo del RLS  

Chi non può diventare  RLS?

Non possono essere eletti come rls né votare : i soci di società, gli amministratori e gli associati in partecipazione.(Patto della fabbrica  art. 2.1).

Non può essere eletto RLS  il Responsabile o un addetto al servizio di prevenzione e protezione (TU 81/08 Art 50  comma7).

Quanto resta in carica un RLS? 

Tre anni o fino alla nuova elezione delle RSU-RSA .(Patto della fabbrica  art.3)

UN RLS deve essere anche Rappresentante sindacale (RSU-RSA)?

se in azienda ci sono i rappresentanti sindacali (RSU-RSA).

No, il RLS viene eletto tra tutti i lavoratori  se in azienda non ci sono le rappresentanze sindacali o l’azienda ha meno di 15 dipendenti (Patto della fabbrica art. 2-3).

Se un RLS si dimette da RSU può restare in carica?

No, decade immediatamente dalla carica. (Patto della fabbrica art. 3.1,1).

Un RLS è rieleggibile?

Sì, sempre.

UN RLS che non ha ancora fatto il corso  può svolgere il suo ruolo?

Sì, dal momento in cui viene eletto.( Patto della fabbrica  art. 3.2)

Quale è il monte ore a disposizione?

24 ore annue per le imprese fino a 5 lavoratori

48 ore annue  da 6 a 15 lavoratori

72 ore oltre i 16 lavoratori

(Patto della fabbrica art.4)

Le ore di permesso si possono utilizzare per attività solo all’interno dell’azienda?

No, anche per potersi recare ad iniziative sindacali di in-formazione sull’esercizio di ruolo, nell’ambito della provincia. (Patto della fabbrica art. 4)