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Breve aggiornamento sulle “Novità legislative”

Il decreto-legge n.159/2025 introduce dal 31 ottobre 2025 numerose modifiche al Testo Unico sicurezza e altre disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Le più rilevanti riguardano:

Badge digitale nei cantieri edili: la tessera di riconoscimento dei lavoratori delle imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto o di subappalto dovranno riportare anche un codice univoco anticontraffazione. Si prevede un futuro decreto ministeriale che dovrà individuare le modalità di integrazione del tesserino di riconoscimento con il codice univoco anticontraffazione.

Misure generali di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro: il decreto richiede alle imprese di prevedere delle misure volte a prevenire condotte violente o moleste attraverso, ad esempio, iniziative di formazione e informazione, sanzioni disciplinari, codici di condotta, ecc. (obbligo già vigente).

Formazione in materia di salute e sicurezza: relativamente alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) si prevede che la contrattazione collettiva dovrà disciplinare l’obbligo di aggiornamento periodico nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori.
Si prevede inoltre la futura registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori in un futuro fascicolo elettronico.

Dispositivi di protezione individuale: il decreto chiarisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di mantenere in efficienza ed in condizioni di igiene tutti i DPI, compresi gli indumenti da lavoro qualora siano individuati come DPI nella valutazione del rischio (obbligo già operativo)

Scale e sistemi di protezione dalle cadute dall’alto: il decreto sostituisce la norma relativa alle scale a pioli e la riformula con riferimento a tutte le scale verticali fisse di altezza superiore a 2 metri, prevedendo che siano provviste di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto o, in alternativa, sulla base della valutazione del rischio, di una gabbia di sicurezza (obbligo già operativo).

Per quanto riguarda i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto viene ribadita la priorità alle misure di protezione collettiva, parapetti e reti di sicurezza, rispetto a quelle di protezione individuale. Solo qualora non sia possibile adottare sistemi di protezione collettiva, devono essere impiegati sistemi di protezione individuale di trattenuta, di posizionamento sul lavoro, di accesso e posizionamento mediante funi e di arresto caduta. I sistemi di arresto caduta devono essere scelti solo se non è possibile adottare quelli di trattenuta o di posizionamento sul lavoro (L’obbligo è già operativo).

Sorveglianza sanitaria: si dispone che venga rivisto entro il 31 dicembre 2026 l’accordo Stato-Regioni che disciplina le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.

Si prevede poi la possibilità di visita medica prima o durante il turno lavorativo se si ha ragionevole motivo di ritenere che un lavoratore si trovi sotto l’effetto derivante dall’uso di alcol o di sostanze stupefacenti ma solo per le mansioni per le quali oggi vige già l’obbligo di non assunzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Si richiede al medico nell’ambito della sorveglianza sanitaria di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dal sistema sanitario nazionale.

Si ribadisce che i controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro fatta eccezione di quelli effettuati in fase preassuntiva.

Tutela assicurativa per gli studenti che partecipano ad occasioni di orientamento lavorativo nelle aziende (PCTO): il decreto estende la copertura assicurativa al percorso abitazione-luogo di lavoro per gli studenti che partecipano ad occasione di orientamento lavorativo – PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Si dispone che le convenzioni tra la scuola e l’impresa ospitante lo studente non possono prevedere che questo sia adibito a lavorazioni che, sulla base della valutazione dei rischi (DVR), sono ad alto rischio.

Promozione della cultura della sicurezza e libera consultazione delle norme UNI: il decreto prevede che il Ministero del lavoro adotti delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni, prevedendo un sistema per la loro segnalazione.

Viene inoltre prevista una convenzione tra INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI) per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al testo unico sicurezza e delle altre norme di particolare valenza per i temi di salute e sicurezza.

Il provvedimento anche se vigente dovrà essere ora convertito in legge, passaggio durante il quale potrebbe subire variazioni di cui daremo informazione con ulteriore notizia.

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