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Gli RLS e la consultazione

Uno degli aspetti fondamentali del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il diritto di essere consultato su questioni importanti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Le ricerche condotte sul ruolo degli RLS mostrano che, sebbene la consultazione sulla valutazione dei rischi sia una pratica comune nella maggior parte delle aziende, la richiesta di un parere sulla selezione del personale per i vari aspetti della prevenzione risulta piuttosto limitata. A nostro avviso, questa situazione potrebbe riflettere due problematiche: da un lato, le aziende potrebbero non essere sempre disponibili a discutere in anticipo le decisioni relative al personale, a volte invocando motivi di urgenza; dall’altro, gli RLS stessi potrebbero non insistere per essere consultati, a causa della difficoltà di stabilire criteri validi per valutare le diverse opzioni disponibili.

Per questi motivi riteniamo utile proporre due brevi interventi sul tema.

Il primo, riportato di seguito, riassume la normativa sulla consultazione, il secondo, disponibile cliccando qui, suggerisce alcuni criteri per facilitare l’intervento degli RLS.

La consultazione:

Obbligo di Consultazione dell’RLS: un Diritto-Dovere

La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da parte del datore di lavoro (o del dirigente) è un obbligo giuridico penalmente sanzionato. Il datore di lavoro è tenuto a consultare il RLS in tutti i casi previsti dalla legge, e il mancato adempimento di tale obbligo è punibile con ammenda.

La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un passaggio obbligato e preliminare in diverse situazioni, in particolare per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve avvenire “preventivamente e tempestivamente”.

Su quali materie deve essere consultato il RLS?

L’art. 18 c.1 lett.s) D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro debba consultare l’RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50.

In particolare, l’RLS deve essere consultato su:

  • Valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
  • Designazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
  • Designazione degli eventuali ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione).
  • Designazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze.
  • Designazione degli addetti al primo soccorso.
  • Designazione del Medico Competente.
  • Organizzazione della formazione di lavoratori, preposti, dirigente di cui all’articolo 37 del D.lgs n.81/08

Cosa significa consultare?

Consultare significa acquisire un parere, interrogare una o più persone per avere opinioni e/o proposte su una determinata questione. È un concetto più ampio del semplice informare o mostrare un documento.

Aspetto rilevante della consultazione è infatti il procedimento da seguire per compierla.

Esso è articolato in due fasi:

  • la prima relativa all’informazione, completa e tempestiva che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione;
  • la seconda caratterizzata dalla disponibilità di un tempo congruo, con riferimento anche alla situazione specifica, da parte del RLS, per poter esprimere il proprio parere e/o formulare proposte.

Il parere del RLS è vincolante per il datore di lavoro?

NO, non è vincolante: il datore di lavoro è libero di agire indipendentemente dal parere del RLS.

La consultazione deve essere verbalizzata?

L’articolo 50, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede che le modalità di esercizio delle funzioni dell’RLS siano stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

L’accordo interconfederale del 2018 stabilisce che “Della consultazione è redatto apposito   

 verbale, che deve riportare in sintesi le osservazioni e le proposte formulate dal RLS/RLST

Il RLS/RLST conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della

stessa. In caso di rifiuto ne viene dato atto nel verbale stesso”

Quali responsabilità gravano sugli RLS in merito ai giudizi/pareri espressi durante la consultazione?

L’RLS ha una funzione di consultazione e controllo sulle iniziative aziendali in materia di sicurezza, ma non ha la responsabilità della valutazione dei rischi, dell’adozione delle misure di prevenzione o della formazione dei lavoratori, che rimangono compiti esclusivi del datore di lavoro.

Image by Drazen Zigic on Freepik

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