Vai al contenuto

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): quali sono e come si usano

DPI

PARTE 1 – GENERALE

I DPI sono un importantissimo strumento per la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e sono l’ultima, non la meno importante, soluzione da adottare e non una scorciatoia per mettere in sicurezza i lavoratori.

Il D,lgs. 81/08 all’art.75 prevede che si debba ricorrere ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) “…quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti” nonostante l’adozione di misure tecniche di prevenzione, di Dispostivi di Protezione Collettiva (DPC), di procedure organizzative, metodi di lavoro o altre misure di prevenzione e protezione.

La principale differenza tra DPI e DPC è che il DPI viene progettato per essere indossato e per proteggere la persona singola mentre il DPC è progettato e posizionato per interviene direttamente  sulla fonte del pericolo in modo da proteggere una collettività di lavoratori (Il parapetto tutela tutte le persone presenti nel luogo dal rischio di caduta dall’alto, l’imbracatura collegata alla linea vita tutela il singolo lavoratore), oltre che indossato il DPI può essere tenuto dal lavoratore, è il caso ade esempio della maschera per protezione del viso del saldatore.

Non sono considerabili DPI art.74 co.2 81/08 tra gli altri:

  • Gli indumenti da lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
  • Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

I DPI non sono tutti uguali e sono divisi in tre categorie (Regolamento UE 2016/425):

Prima categoria: vi appartengono i DPI di progettazione semplice e destinati a proteggere da rischi di danni fisici di lieve entità

  1. lesioni meccaniche superficiali;
  2. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
  3. contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
  4. lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
  5. condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Seconda Categoria: vi appartengono i DPI che non rientrano nelle altre due categorie

Ad esempio, Caschi non testati per l’isolamento elettrico, occhiali di sicurezza per saldatura, lavorazione del legno e manipolazione di sostanze chimiche ecc.

Terza Categoria: vi appartengono i PDI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi che possono causare danni irreversibili o morte:

  1. sostanze e miscele pericolose per la salute;
  2. atmosfere con carenza di ossigeno;
  3. agenti biologici nocivi;
  4. radiazioni ionizzanti;
  5. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  6. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  7. cadute dall’alto;
  8. scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  9. annegamento;
  10. tagli da seghe a catena portatili;
  11. getti ad alta pressione;
  12. ferite da proiettile o da coltello;
  13. rumore nocivo.

PARTE 2 – REQUISITI

La principale normativa di riferimento per i DPI è il REGOLAMENTO (UE) 2016/2025

Possono essere messi a disposizione dei lavoratori solo i DPI che soddisfano i requisiti del Regolamento Europeo riportati nell’Allegato II dello stesso.

Tutti i DPI devono fornire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere e devono rispondere ai principi di progettazione stabiliti dal regolamento.

In particolare devono:

  • Essere ERGONOMICI cioè devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.
  • Offrire un LIVELLO DI PROTEZIONE OTTIMALE cioè “quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività”.
  • Essere INNOCUI cioè devono essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego e non creare IMPEDIMENTI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali e l’utilizzo dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo l’utilizzatore.
  • Garantire COMFORT ED EFFICACIA: devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere correttamente posizionati il più comodamente possibile sull’utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere e deve essere  possibile adattare i DPI alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri.
  • Essere il più possibile LEGGERI senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia e possedere una resistenza -sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.

I DPI conformi devono riportare la MARCATURA CE visibile, leggibile ed indelebile, se non è possibile apporla sul DPI va posta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento, ed essere corredati da DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ o da indirizzo internet dove il documento può essere scaricato.

I DPI devono essere accompagnati dalle ISTRUZIONI e dalle INFORMAZIONI previste redatte in lingua facilmente comprensibile

I DPI di TERZA CATEGORIA: la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nelle procedure di controllo

PARTE TRE: SCELTA

Chi sceglie i DPI?

La scelta dei DPI è di competenza del Datore di Lavoro, ma il processo di individuazione dei DPI idonei coinvolge altre figure della prevenzione ognuna con le proprie specificità.

Datore di lavoro/Dirigente: individua e fornisce gli idonei DPI, consultando i lavoratori attraverso l’Rls/t, l’RSPP ed il Medico Competente, cura informazione, formazione ed addestramento quando previsto, ne garantisce la pulizia e la manutenzione

RSPP: collabora con il D.L. alla individuazione degli idonei DPI

Medico competente: partecipa al processo di scelta dei DPI per le materie di sua competenza, fornisce indicazioni per l’uso corretto e sugli eventuali rischi che comporta l’uso dei DPI, e su eventuali limitazioni di idoneità all’uso degli stessi.

RLS: nell’ambito delle sue attribuzioni è consultato nel processo di scelta e riceve le informazioni sui DPI e può fare proposte in merito al tipo di DPI scelto segnalando eventuali criticità e/o suggerimenti che provengono dai lavoratori.

Lavoratori: sono consultati nella scelta prioritariamente attraverso l’rls/t per assicurarsi che siano idonei, confortevoli e utilizzabili. La decisione finale e la responsabilità della scelta e della fornitura restano del datore di lavoro.

Alcuni suggerimenti per una scelta “efficace”:

  • Coinvolgere nella scelta i dipendenti interessati per sfruttare la loro esperienza soprattutto nell’uso concreto dei Dpi
  • Far testare ad un gruppo di lavoratori diversi modelli dello stesso DPI, chiedendo di giudicarne comfort e semplicità d’uso ricordando che ogni utilizzatore deve avere la possibilità di scegliere il prodotto a lui più adatto.
  • Mettere a disposizione i DPI necessari dopo aver dato la possibilità ai lavoratori di condividerne la scelta.
  • Formare i lavoratori sulla necessità di utilizzare i DPI per tutto il tempo necessario, tutti devono dare il buon esempio, in particolare le figure della sicurezza (D.L., RSPP, Medico Competente, Preposto) indossando sempre i DPI prescritti.

Image by freepik

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *