Con quasi tre anni di ritardo in data 24/5/2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sui contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.(ASR del 17.04.2025)
L’Accordo accorpa e sostituisce gli atti precedenti, creando un quadro normativo unico e aggiornato per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
QUALI SONO I PRINCIPALI E NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI?
1. Obbligo formativo anche per i datori di lavoro (DDL)
Per la prima volta, l’obbligo di formazione non riguarda solo RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti, ma anche i datori di lavoro in quanto garanti della sicurezza aziendale.
Il corso avrà una durata minima di 16 ore (più eventuale modulo aggiuntivo CANTIERI di 6 ore) e aggiornamento obbligatorio con durata minima di 6 ore e cadenza quinquennale.
2. Ambienti sospetti di inquinamento o luoghi confinati: obbligo formativo specifico per Lavoratori, DDL, Lavoratori autonomi
Il corso avrà una durata minima di 12 ore esclusivamente in presenza e aggiornamento di 4 ore di pratica con cadenza quinquennale.
3. Nuove attrezzature sotto obbligo formativo
Introdotti nuovi corsi per gli utilizzatori di: Carroponte, Carri raccoglifrutta, Caricatori per la movimentazione di materiali.
Confermati obblighi per attrezzature già normate (PLE, gru, carrelli elevatori, trattori ecc.) con l’estensione dell’obbligo di formazione anche a escavatori di massa operativa inferiore a 6000 kg.
4. Organizzazione dei corsi
Potranno essere erogati solo da soggetti formatori autorizzati o accreditati a livello regionale.
Rimane la possibilità per il datore di lavoro di organizzare la formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore responsabile del corso a cui spettano tutti gli adempimenti previsti dall’Accordo.
I docenti dovranno essere dei formatori in possesso di specifici requisiti di istruzione, formazione ed esperienza.
5. Verifica dell’efficacia della formazione
Viene introdotto l’obbligo per il DDL di verificare, a distanza di tempo dal termine del corso, l’effettivo cambiamento che la formazione ha indotto sui partecipanti per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite durante il corso, la corretta adozione di comportamenti e l’applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli ecc.
COSA CAMBIA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI?
Per i nuovi assunti il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza elimina il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori, mantenendo però l’obbligo di formare i lavoratori prima dell’inizio delle attività
Il percorso formativo dei lavoratori è confermato nella sua articolazione in due moduli: formazione generale e formazione specifica, con durata e contenuti minimi analoghi a quelli previsti in precedenza.
Come già previsto dal precedente Accordo del 2011:
la formazione generale (della durata minima di 4 ore) costituisce credito formativo permanente e può essere erogata anche in e-learning.
la formazione specifica, variabile in funzione del rischio (basso, medio, alto) in base al codice Ateco 2007, può essere svolta in presenza, in videoconferenza sincrona o in e-learning solo per il rischio basso.
La durata della formazione specifica è pari a 4 ore per lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.
La periodicità dell’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
La novità introdotta riguarda l’obbligatorietà della verifica finale (test con minimo 30 domande o colloquio per il corso base e minimo 10 domande per il corso di aggiornamento)
Cosa cambia per la formazione dei Preposti?
Oltre a partecipare ai corsi obbligatori per i lavoratori i preposti dovranno frequentare altre 12 ore di formazione (attualmente 8 ore).
L’aggiornamento sarà di 6 ore ogni 2 anni.
Anche per i corsi rivolti ai preposti viene introdotta l’obbligatorietà della verifica finale (test con minimo 30 domande per il corso base e minimo 10 domande per il corso di aggiornamento)
Cosa cambia in merito alla formazione dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS)?
Non cambia nulla: il nuovo Accordo non dà indicazioni in merito alla formazione del RLS.
Attualmente il riferimento per la formazione del RLS è il solo art. 37 del D.Lgs. 81/08, che rimanda alla contrattazione collettiva per l’eventuale ulteriore definizione dei contenuti e modalità di svolgimento della formazione del RLS.
Applicazione dell’accordo:
I contenuti dell’accordo dovranno essere applicati, in sostituzione dei precedenti accordi, entro un anno dalla data della pubblicazione (24/5/2025).
Per gli ambienti confinati e le nuove attrezzature la formazione dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo
Per gli obblighi formativi dei datori di lavoro il termine è di due anni.
Da notare che l’accordo introduce nuove modalità di progettazione e di verifica dell’attività formativa, che dovranno essere tenute presenti dal RLS nel caso di consultazione sulla organizzazione della formazione. A tale scopo pubblicheremo in futuro degli approfondimenti specifici sul tema.
