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Il RLS nel nuovo Accordo sulla formazione

La formazione è uno dei pilastri sui quali si basa la sicurezza e la salute dei lavoratori assieme a: operare in ambienti sani e sicuri, operare con macchine e attrezzature sicure e infine controllare lo stato di salute dei lavoratori.

Ciò ancor dipiù oggi dove la maggior parte degli infortuni è causata da modalità operative o comportamenti pericolosi per i quali si sente invocare sempre di più la necessità di una maggior “cultura della sicurezza”.

Le modalità con le quali è stata erogata finora la formazione nelle aziende presenta numerose criticità: per sintetizzare possiamo dire che nella maggior parte dei casi la finalità era di assolvere ad un obbligo e non certo di contribuire efficacemente a migliorare la “cultura della sicurezza”.

Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (ASR Formazione) sulla formazione in materia di salute e sicurezza vuole affrontare queste criticità e introduce importanti novità:

  • Unifica e razionalizza la normativa esistente accorpando gli accordi del 2011 (formazione lavoratori, preposti e dirigenti), 2012 (formazione addetti a attrezzature speciali –  Es carrelli elevatori, Piattaforme elevabili  …), 2016 Formazione ASPP e RSPP)
  • Introduce l’obbligo di formazione per i Datori di Lavoro che prima non esisteva
  • Individua le caratteristiche qualificanti che i soggetti formatori e i docenti devono possedere
  • Richiede che per ogni corso di formazione sia elaborato progetto formativo strutturato e mirato ai rischi specifici dell’attività o mansione svolta
  • Definisce le modalità delle verifiche finali di apprendimento e delle verifiche, a distanza dal corso, di efficacia della formazione.

In questo processo come si può inserire il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?

La formazione delineata dal nuovo Accordo rappresenta un PROCESSO che segue le 4 FASI di un “sistema di gestione”, in ognuna di esse il RLS può dare il suo contributo.

Cosa prevede l’ASR: la progettazione deve partire dall’analisi dei bisogni formativi e del contesto e quindi considerare:

  • Gli obiettivi aziendali (ad esempio quelli indicati nel Programma delle misure di miglioramento presenti nel DVR).
  • Gli obiettivi specifici (ad esempio criticità emerse dall’analisi di infortuni accaduti o dei near miss segnalati).
  • Le competenze richieste dai docenti in relazione agli argomenti da trattare.
  • Le competenze minime di ingresso possedute dai discenti (es. linguistiche, tecniche, di esperienza, anche per organizzare classi omogenee di partecipanti).

Cosa può fare il RLS:

  • Pretendere che la formazione sia incentrata “sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche”.
  • Segnalare particolari obiettivi da raggiungere in base alle proprie osservazioni o segnalazioni da parte colleghi.
  • Chiedere che la formazione tenga conto delle differenze linguistiche (es. lavoratori stranieri) e che la lingua utilizzata sia compresa da tutti i discenti.

Cosa prevede l’ASR: i corsi possono essere erogati sia in presenza fisica, sia in video conferenza sincrona e sia in e-learning (qui in ordine di efficacia) e per ogni tipologia di corso è prevista la metodologia che può essere adottata . Ad esempio nella formazione dei lavoratori sono previste tutte e 3 le modalità, ad eccezione della formazione specifica con modalità e-learning che non è ammessa per il rischio medio e alto)

Cosa può fare il RLS affinchè la formazione erogata sia la più efficace possibile:

  • Chiedere che le metodologie didattiche utilizzate privilegino la presenza fisica o la videoconferenza sincrona e siano le più attive possibile (casi studio, simulazioni, lavori di gruppo…).
  • Suggerire che per particolari obiettivi formativi siano utilizzati i “break formativi” (brevi incontri 15 – 30 minuti per piccoli gruppi all’interno dei reparti e presso le postazioni di lavoro condotti dal preposto e da un docente).

Cosa prevede l’ASR: sono previste valutazioni di apprendimento (mediante colloqui e test) e del gradimento (questionari) ad ogni fine corso.  Inoltre, è obbligatoria una valutazione di efficacia a distanza di tempo dal corso – es. 6 mesi.

Cosa può fare il RLS:

  • Intervistare dopo il corso i partecipanti per raccogliere riscontri sulla qualità della formazione erogata (appropriatezza dei temi trattati rispetto agli obiettivi specifici progettati, grado di competenza dei docenti in relazione ai temi trattati, trattazione degli argomenti in maniera comprensibile dal punto di vista sia tecnico che linguistico …).
  • Contribuire a raccogliere osservazioni sui comportamenti virtuosi messi in atto dai lavoratori come previsto dagli obiettivi del corso.
  • Contribuire a raccogliere osservazioni sui comportamenti pericolosi che il corso non è risuscito a modificare.

Cosa prevede l’ASR: il monitoraggio/riesame è fondamentale per adottare interventi correttivi per migliorare la formazione erogata, ciò può essere ottenuto ad esempio riprogettando la formazione, a partire dagli obiettivi formativi, oppure intervenendo sulla qualità didattica.

Cosa può fare il RLS:

Chiedere che verga organizzata una riunione con le figure della prevenzione aziendali interesate oppure, durante la Riunione Periodica, segnalare le criticità emerse dalla valutazione che ha condotto (vedi punto 3) nonché segnalare le nuove criticità emerse e che possono essere oggetto di una nuova progettazione della formazione.

INOLTRE, il Nuovo ASR Formazione:

  • Non prevede più la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
    La formazione e ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
  • Entra in vigore il giorno 24.05.2025.
    Norme transitorie:  
    • entro il 24.05.2026 possono essere erogati i corsi di formazione secondo i “vecchi” ASR formazione;
    • entro e non oltre il 24.05.2027 i Datori di Lavoro dovranno frequentare il corso di formazione.

Image by DC Studio on Freepik

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