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La Patente a crediti riguarda solo le imprese edili?

Breve promemoria per gli RLS degli atri settori

L’introduzione della Patente a Crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, prevista dall’articolo 27 del Decreto Legislativo 81/2008 così come configurato dall’articolo 19 del Decreto Legge 19/2024 si pone l’obiettivo di rafforzare il controllo e la vigilanza su chi opera nei settori edili e in contesti ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.

E’ un documento digitale, obbligatorio dal 1 ottobre 2024, che attesta il livello di sicurezza di un’impresa o di un lavoratore autonomo che operano in un cantiere edile.

La patente a crediti è obbligatoria per:

  • Le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89 del D.Lgs. 81/2008.
  • I lavoratori autonomi che prestano attività in tali contesti.

Al momento del rilascio la Patente avrà un punteggio inziale di 30 crediti che potranno aumentare se  l’azienda non avrà   infortuni o svolgerà particolari iniziative per la prevenzione o diminuire in caso di infortunio  o  mancati adempimenti per la sicurezza del lavoro.

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano in un cantiere senza patente o con una patente con meno di 15 crediti rischiano una sanzione amministrativa minima di 6000 euro e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

ATTENZIONE: La patente a crediti non riguarda solo le imprese edili

Per esempio una azienda metalmeccanica che produce ringhiere o parapetti da installarsi in un cantiere (come pure un falegname che produce serramenti) e che poi va ad installarli in un cantiere è tenuto ad avere la patente a crediti (mentre non è tenuto se quell’azienda produce solamente i parapetti e poi l’installazione viene fatta da un’altra impresa).

 Lo attesta chiaramente la seguente circolare

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024

Rilascio della patente
1. Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

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