I giovani lavoratori somministrati sono maggiormente coinvolti negli infortuni:
Nei primi 5 mesi di quest’anno (2024) sono accaduti in Provincia di Vicenza (dati SPISAL registrati dagli ospedali del territorio) a lavoratori somministrati da Agenzie di Somministrazione Lavoro n. 55 infortuni (44 maschi e 11 femmine).
La maggioranza di questi (n. 28) erano giovani al di sotto dei 30 anni, n. 19 avevano un’età compresa tra 31 e 40 anni mentre n. 8 avevano un’età superiore ai 40 anni.
Solo n. 11 di questi infortuni sono stati di tipo lieve (prognosi da 1 a 3 giorni) mentre ben n. 44 infortuni hanno avuto una prognosi iniziale più grave (superiore a 4 giorni).
Un Infortunio su cui riflettere
Uno di questi infortuni ha avuto una prognosi gravissima ed è accaduto ad un giovane lavoratore di 29 anni assunto con un contratto di somministrazione lavoro della durata di 48 giorni.
Alla fine del primo mese di lavoro, utilizzando un macchinario complesso, in seguito ad una sequenza operativa errata, subiva una parziale amputazione della mano destra a livello del polso.
A questo lavoratore non risultò essere stata impartito alcun tipo di formazione o addestramento documentato.
Il contratto sottoscritto tra azienda somministratrice e quella utilizzatrice stabiliva che la formazione generale (4 ore) e specifica (12 ore) fosse a carico dell’impresa utilizzatrice.
Domanda: Una formazione adeguata ed un addestramento specifico avrebbero potuto evitare tale infortunio?
Risposta: Molto probabilmente sì, anche se è difficile esserne certi! Sicuramente il lavoratore avrebbe potuto essere più consapevole dei rischi connessi all’utilizzo della macchina e conoscere le manovre previste per operare in sicurezza.
Cosa dice la Legge?
A chi spetta erogare la formazione e l’addestramento dei lavoratori somministrati?
L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 – punto 12.5 prevede che la formazione dei lavoratori somministrati venga effettuata dal somministratore (es. agenzia interinale) che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute e li addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle lavorazioni per i quali sono stati assunti.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’azienda utilizzatrice, come nel caso illustrato.
Quando deve essere erogata la formazione?
L’art. 37- comma 4) del D.Lgs. 81/08 stabilisce che: “la formazione, e ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione…dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione”.
Una conferma del fatto che sia obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni è stata ribadita da una recente sentenza della Cassazione penale (Sez. 4, 13 febbraio 2024 n° 6301)
Cosa può fare il RLS?
Può chiedere di essere consultato in merito all’organizzazione della formazione, anche dei lavoratori somministrati (art. 50 c. 1 lett. d del T.U.), assicurandosi che venga effettivamente impartita (o dall’Agenzia di Somministrazione o dall’azienda come previsto dal contratto di somministrazione) e che l’addestramento (effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro) sia effettivamente ed efficacemente svolto e poi regolarmente “tracciato in apposito registro anche informatizzato”.
