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Modifiche al Testo Unico 81/08  di interesse per gli RLS 

Il DL 48/2023 (Decreto LAVORO) ha introdotto alcune modifiche  al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (Dlsg 81/08)

Ne ricordiamo due che possono interessare direttamente gli RLS

1- Il DL 48/2023 inserisce la lettera e-bis) all’articolo 25, comma 1 che dettaglia tutti gli obblighi del medico competente

Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»

Ricordiamo che quando un lavoratore si licenzia deve ricevere  dal medico competente  la sua cartella sanitaria.  Tale adempimento non sempre viene rispettato anche perché per il giudizio di idoneità al lavoro nella nuova azienda  la vecchia cartella sanitaria non veniva richiesta.

Con questa modifica al testo unico ora sarà necessaria la vecchia cartella per il nuovo giudizio di idoneità  che in questo modo potrà essere facilitato e soprattutto tener conto di tutte le problematiche per la salute del lavoratore

2-  Il DL 48/2023 inserisce la lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

La norma vuole garantire il corretto svolgimento dell’attività formativa  per evitare   abusi sia nella durata che nella modalità di attuazione dei corsi nonché dei contenuti trattati. A tal fine estende la possibilità del controllo e della verifica anche  a coloro che partecipano ai corsi.

Tale modifica rinforza anche il ruolo del RLS che essendo stato consultato preliminarmente sull’attività formativa ha il diritto /dovere di controllare  che i corsi rispettino la normativa.

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