La normativa italiana sulla sicurezza pone particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto, una delle principali cause di infortuni gravi e mortali sul lavoro.
Le disposizioni contenute nel Testo Unico sicurezza (d.lgs n.81/2008), modificate per l’ultima volta a fine 2025, stabiliscono criteri precisi per la gestione del rischio e per la scelta delle attrezzature e dei sistemi di protezione.
Quando si parla di lavoro in quota
Per la normativa è considerato formalmente “lavoro in quota” qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto dal piano stabile dove poggia i piedi.
La situazione non riguarda quindi solo lavori in cui l’operatore sale su strutture elevate rispetto al pavimento ma anche ai casi in cui sono presenti fosse/dislivelli rispetto al piano dove si trova a transitare od operare il lavoratore.
Questa definizione include molte attività tipiche dei cantieri o interventi di manutenzione, installazione e lavori su edifici o infrastrutture che in quanto “temporanei” non possono essere sempre gestite con soluzioni tecniche che eliminino a priori il rischio di caduta (sebbene tale soluzione come vedremo sia sempre quella da privilegiare e favorire).

Potrebbe tuttavia anche comprendere situazioni spesso non adeguatamente considerate come ad esempio postazioni di lavoro sopraelevate su macchinari (es. postazioni di comando di gru montate su autocarro)
Va prestata poi in generale attenzione al fatto che anche eventuali cadute da altezze inferiori a 2m possono risultare molto pericolose o fatali per cui si dovrà sempre in generale valutare misure di sicurezza adeguate (ripari, DPI) per i lavoratori che operano anche per altezze inferiori.
Priorità alle protezioni collettive
Per la scelta delle misure di protezione la normativa ribadisce un principio chiave: la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.
Tra le soluzioni privilegiate figurano:
- Ponteggi e piattaforme di lavoro adeguate

- Sistemi di accesso sicuri
- Parapetti e impalcati dimensionati correttamente

- Reti di sicurezza

Si tratta di soluzioni dove non si richiede il ricorso a DPI per evitare la caduta.
L’utilizzo di strumenti meno sicuri, come scale verticali permanenti (es. scale a pioli) o scale portatili, è consentito solo in situazioni specifiche, quando il rischio è basso e la durata dell’intervento è breve. In tale caso, comunque, le attrezzature e le misure organizzative attuate per la gestione della sicurezza devono comunque essere idonee alle caratteristiche del sito e al tipo di attività.
Sistemi anticaduta
Nel caso non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario ricorrere a dispositivi di protezione individuale (DPI) come:
- Sistemi di trattenuta

- Sistemi di posizionamento sul lavoro

- Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Oppure, esclusivamente in via secondaria rispetto ai precedenti:
- Sistemi di arresto caduta (in tal caso non si previene la possibilità del lavoratore di cadere dal piano stabile ma si interviene per arrestarne la caduta in sicurezza)

I requisiti delle scale verticali permanenti e delle scale portatili
Le scale verticali permanenti (es. scale a pioli) di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono avere pioli che distino almeno 15 centimetri dalla parete ed essere provviste in base alla valutazione del rischio:
- Di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto tra quelli indicati al capitolo precedente

- Di una gabbia di sicurezza (dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno e con parete della gabbia a non più di 60 centimetri dal piano dei pioli)

Le scale portatili
Devono essere resistenti e avere dimensioni appropriate al loro uso. A tal riguardo si segnala come prodotti sicuri dovrebbero essere marcate con riferimenti al d.lgs n.81/08 o alla norma UNI EN 131.
Esempio di marcatura secondo la EN 131

Devono inoltre essere provviste di:
- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori e appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori (quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala);
- sistemi di trattenuta alle estremità superiori.
Prima dell’uso della scala:
- controllare che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in modo sicuro;
- verificare il peso massimo ammesso sulla stessa;
- verificare che sia di altezza idonea;
- assicurarsi di essere in condizioni fisiche idonee (evitare di operare in caso di vertigini, difficolta di movimento, formicolii ecc e segnalare la cosa).
Durante l’utilizzo deve essere garantita la stabilità come segue:
- scale a pioli portatili devono poggiare su una base piana stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile;
- verificare che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e completamente aperta per una scala doppia;
- scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- le scale a pioli usate per l’accesso a dei piani devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro;
- tenersi in salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani posate sui pioli o sui montanti.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Per maggiori approfondimenti è possibile far riferimento al documento prodotto da INAIL “Scale Portatili – Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” allegato alla notizia.
Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), devono osservare inoltre le seguenti disposizioni:
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Condizioni operative e divieti
I lavori in quota se all’aperto devono essere eseguiti solo in condizioni meteorologiche sicure (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al suolo ecc.)
Per i lavoratori impiegati nelle attività svolte in altezza vige il divieto di assumere bevande alcoliche.
La formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro deve assicurare la formazione preventiva dei lavoratori che operano in quota con particolare attenzione ai rischi e alle conseguenti misure di sicurezza da garantire.
Sebbene la normativa vigente non fissi esattamente contenuti e durata di tale formazione (che rientra nell’ambito della formazione specifica di cui all’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025) si possono individuare le seguenti tematiche da trattare:
- Individuazione dei rischi connessi alle diverse tipologie di lavori in quota
- Misure di sicurezza e loro priorità
- Attrezzature e DPI da utilizzare (conformità, controlli, uso corretto)
- Verifiche preventive all’inizio dei lavori
- Modalità di lavoro in sicurezza
Anche in assenza di una scadenza fissata dalla legislazione per l’aggiornamento periodico della formazione su tali tematiche si deve tenere presente che la formazione dovrà comunque essere ripetuta:
- a fronte della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove procedure di lavoro;
- ogni qualvolta la vigilanza operata dai preposti ne evidenziasse la necessità (es. a fronte della rilevazione di pratiche scorrette o segnalazione di quasi infortuni);
- qualora tale necessità venisse comunque segnalata dai lavoratori o dai loro rappresentanti.
L’idoneità alla mansione
La presenza in una mansione di un rischio legato a lavori in quota deve essere esplicitamente segnalata nell’ambito del documento di valutazione dei rischi assieme alle modalità di lavoro e alle attrezzature specifiche che si prevede siano utilizzate per l’attività.
Sulla base di tali indicazioni il medico competente dovrà definire i controlli e accertamenti da inserire nel protocollo sanitario per il lavoratore addetto a tale mansione al fine di definire se lo stesso è “idoneo” a svolgere tutte o parte delle attività previste ed eventualmente con quali limitazioni.
I rischi e i requisiti fisici per lavorare ad esempio mediante una piattaforma di lavoro elevabile non sono gli stessi richiesti per operare con una scala portatile.
Anche in presenza di una idoneità alla mansione il preposto e il lavoratore stesso devono valutare che le condizioni fisiche di chi opera gli consentano l’uso della scala in sicurezza.
A tal riguardo evitare la salita e la discesa sulla stessa se si percepiscono vertigini, si è stanchi o la funzionalità degli arti è pregiudicata (per esempio: formicolio, lesioni, dolori ecc.) o ancora a fronte di condizioni mediche, assunzione di farmaci o alcol che potrebbero rendere l’uso della scala non sicuro.
