- Viabilità
- Il piano della viabilità aziendale
- I pericoli
- Progettare e realizzare una viabilità sicura
- Un caso di infortunio
- Materiali aggiuntivi
– Check-list operative
– Napo in…trasporti sicuri - Riferimenti normativi
Viabilità
Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all’interno degli spazi aziendali, siano essi interni all’edificio (reparti) o aree esterne (piazzali).
Normalmente, ed erroneamente, la viabilità è considerata solo per gli aspetti di sicurezza legati al trasporto dei materiali o all’esodo in caso di emergenza e viene vissuta come un problema complementare e difficilmente gestibile a causa della estrema variabilità e molteplicità sia dei tempi che dei percorsi dei mezzi di trasporto interni (es. carrelli elevatori), esterni (es. camion) e dei pedoni.
Ciò e dimostrato dal fatto che spesso, la viabilità aziendale non risulta tra gli aspetti analizzati e sottoposti a valutazione del rischio.

Il piano della viabilità aziendale
Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità del proprio insediamento gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall’azienda.
Va progettato e definito in forma scritta, un “piano della viabilità aziendale”, che definisca le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto (traspallet, auto, camion, ecc.)

I pericoli
Tralasciare di affrontare in modo organico il problema della viabilità contribuisce molto spesso ad aumentare il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro, nonché i danni materiali con perdite di salute, di tempo e di denaro.
Da uno studio effettuato nel territorio vicentino dell’ex AULSS 6, le modalità di accadimento di infortuni che hanno avuto come agente “mezzi di sollevamento e trasporto” (tra i quali il carrello elevatore) indicano che:
- il 28% è rappresentato da “urti da”;
- il 14% è rappresentato da “urto tra” (contrasto).
Altri dati presenti in letteratura (SUVA cod. 67005.i – 67021.i) indicano come pericoli principali nella movimentazione merci in azienda:
- persone investite da carrello elevatore;
- scontri tra veicoli;
- persone colpite dai carichi;
- rovesciamento o caduta dei carichi trasportati
- caduta o ribaltamento del carrello.
- cadute delle persone in piano a causa di pavimentazione in cattivo stato o per presenza di ostacoli o materiali estranei (rottami, liquidi, ghiaccio, ecc.).
Tali dati evidenziano come siano certamente importanti le modalità di utilizzo e conduzione dei mezzi ma anche e prioritariamente la predisposizione di una viabilità sicura (vie di transito per carrelli e pedoni adeguatamente progettate, realizzate e mantenute nel tempo).

Progettare e realizzare una viabilità sicura
E’ necessario progettare e redigere, in forma scritta un PIANO DELLA VIABILITA’ AZIENDALE che analizzi e definisca in particolare:
- lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione, che deve essere:
- privo di buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico;
- costantemente sgombro da ostacoli e pulito;
- la presenza di una segnaletica verticale ed orizzontale che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale;
- la segnaletica orizzontale da realizzarsi con materiali antisdrucciolevoli e ben visibili e sottoposta a regolare programma di manutenzione essendo sottoposta ad usura;
- la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;
- la presenza di attraversamenti pedonali (gli STOP) di zone promiscue di lavoro carrelli/pedoni (es. zone di picking), eventuali pericoli (angoli ciechi, possibili attraversamenti …), ostacoli fissi ecc.;
- le modalità di informazione e formazione dei lavoratori sul contenuto del Piano di viabilità, e sulle regole di circolazione;
- gli incarichi alle persone deputate al controllo/vigilanza sul rispetto delle regole di circolazione.

Un caso di infortunio
All’esterno dell’azienda erano state allestite, ai lati di uno dei portoni di accesso ai reparti, due banchi di sbavatura di getti in ghisa.
Un carrellista aveva il compito di “servire” le due postazioni posizionando sul banco un bancale con i getti da sbavare e poi prelevare da terra il bancale con i getti finiti.
Lo sbavatore posto nella postazione a destra del portone terminò di sbavare e si scostò dalla postazione di lavoro.
Il carrellista allora prelevò un bancale di getti da sbavare e lo posizionò sopra il banco da lavoro e poi prelevò il pallet contenente i getti lavorati e li depositò su una scaffalatura presente a pochi metri di distanza.
Nel frattempo lo sbavatore ritornò nella sua postazione e poi si diresse verso la scaffalatura per prendere un bancale vuoto nel quale depositare i getti che avrebbe poi sbavato, passando ad alcuni metri di distanza dal carrello che stava ancora ultimando di depositare il pallet sulla scaffalatura.
Il carrellista, non si accorse della presenza del lavoratore e facendo una retromarcia in sterzata urtò lo sbavatore, schiacciandogli il piede destro sotto la ruota posteriore sinistra del carrello.
Materiali aggiuntivi
1) Check-list viabilità in azienda
Check-list a supporto degli RLS nell’analisi del sistema di viabilità aziendale.
2) Napo in… trasporti sicuri
Testo di intro
RIFERIMENTI NORMATIVI
A) Conformità dei luoghi di lavoro (riferimento D. Lgs. n. 81/08):
art. 63, c. 1 – D. Lgs 81/08: I Luoghi di lavoro devono essere conformi ai seguenti requisiti dell’allegato IV:
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
– 1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell’impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell’impresa, nonché alle banchine di carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
B) Conformità delle attrezzature di lavoro (riferimento D. Lgs. n. 81/08):
art. 70, c. 1 – D. Lgs. n. 81/08: Carrelli marcati CE devono rispondere alle Norme Comunitarie di prodotto;
art. 70, c. 1 – D. Lgs. n. 81/08: Carrelli non marcati CE devono essere conformi ai seguenti requisiti dell’All. V;
art. 71, c. 4 – lett. a) 1) – D. Lgs. n. 81/08: utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso,
art. 41, c. 4 – lett. a) 2) – D. Lgs. n. 1/08: oggetto di idonea manutenzione.
Allegato V – Parte II – Punti:
2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento. Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,
– istallando una cabina per il conducente,
– mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,
– mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio
– sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,
– mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso
2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
b. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l’arresto; qualora considerazioni di sicurezza l’impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l’arresto in caso di guasto del dispositivo principale;
c. quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
d. le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
e. le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un’utilizzazione sicura.
Se l’attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.
3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
C) Utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro (riferimento D. Lgs. n. 81/08):
art. 71, c. 3 – D. Lgs. n. 81/08: adozione di misure tecniche ed organizzative conformi ai seguenti requisiti dell’Allegato VI:
2.1 Se un’attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L’accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell’attrezzatura deve, all’occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
(vedi anche Circolare INAIL 10.02.2011 sul concetto di eccezionalità)
C) Formazione adeguata (riferimento D. Lgs. n. 81/08):
art. 71, c. 7 – lett. a) – D. Lgs. n. 81/08: per attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, il loro uso deve essere riservato a lavoratori all’uopo incaricati e dotati di una formazione specifica.
L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 prevede un corso di abilitazione di 8 ore di modulo teorico (1 h modulo giuridico + 7 h modulo tecnico) più un modulo pratico di:
– 4 ore per utilizzo di carrelli industriali semoventi (muletti) (A);
– 4 ore per utilizzo di carrelli semoventi a braccio telescopico (B);
– 4 ore per utilizzo di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (C);
– 8 ore per l’utilizzo di tutti i carrelli (A + B + C).
Tali corsi di formazione prevedono un aggiornamento obbligatorio di 4 ore ogni 5 anni.
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